L'esigenza di garantire il diritto
di cronaca e il correlativo diritto della collettività a essere
informata su fatti di rilevanza pubblica, deve essere
contemperata, sia con i diritti della persona che con le
esigenze investigative. Ne consegue che possono essere forniti
ai mezzi d'informazione: provvedimenti cautelari reali e
personali e ogni altro provvedimento preso dal Giudice avente a
oggetto la libertà personale una volta comunicati alle parti,
ovvero il patrimonio dei soggetti sottoposti alle indagini, i
provvedimenti pre-cautelari presi in via d'urgenza dal Pm (fermi
e sequestri preventivi urgenti) una volta convalidati dal
Giudice, nonchè gli atti conclusivi delle indagini (sempre dopo
che gli stessi siano stati notificati alle parti) vale a dire
avvisi di conclusione indagini, richieste di rinvio a giudizio e
decreti di citazione a giudizio. E' quanto si legge in un
documento redatto dal Procuratore di Catania, Francesco Curcio,
sul rilascio degli atti del procedimento penale agli organi di
informazione. In documento di sette pagine il capo dell'ufficio
spiega in dettaglio criteri, casi e modalità, ricordando che è
riservata al Procuratore l'espressione della valutazione della
sussistenza dei presupposti che legittimino il rilascio di copia
dei provvedimenti giudiziari agli organi di informazione che ne
facciano richiesta. Il rilascio della copia sarà esclusivamente
su supporto informatico, con pagamento di diritti corrispondenti
a quelli previsti per le parti processuali
Il rilascio della copia non deve interferire con le
investigazioni in corso e con l'esercizio dell'azione penale e
deve avere luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del
principio di riservatezza e di tutela del diritto delle persone
secondo un equo bilanciamento di questi diritti con il diritto
all'informazione sulla base dei criteri e delle indicazioni
sopra enunciate, anche ricorrendo alla apposizione di omissis
ove necessario. Bisogna evitare ogni ingiustificata
comunicazione di dati sensibili, assicurando l'osservanza del
divieto di diffusione delle generalità dei minori e, più in
generale, dell'obbligo della loro protezione. Bisogna evitare
ogni ingiustificata diffusione di notizie e immagini
potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle
vittime e delle persone offese dai reati, in particolare se
minori. Il rilascio di copia sarà sempre preceduto dalla
apposizione di omissis dei dati sensibili la cui conoscenza non
è essenziale per la comprensione del fatto reato (quali, a
titolo esemplificativo, la residenza degli indagati e parti
offese ovvero i numeri delle loro utenze quando ancora in uso e
simili).
Il rilascio di copia del provvedimento giudiziario agli
organi di informazione è curato esclusivamente dalla segreteria
del Procuratore e la relativa richiesta dovrà essere formulata
per iscritto: da giornalista professionista iscritto all'Ordine
o pubblicista su delega scritta del direttore responsabile della
testata giornalistica, anche on line, interessata
all'ottenimento della copia. La delega del direttore
responsabile sarà prodotta solo nella prima istanza depositata
in Procura dal giornalista e sarà sostituita, a cura del
giornalista stesso, nel caso di variazione della testata per cui
presta la sua opera. I giornalisti free lance dovranno
documentare, nell'istanza di rilascio copie - o, almeno, nella
prima istanza prodotta alla Procura, che conducono
professionalmente inchieste giornalistiche/studi/pubblicazioni
(on line ovvero su carta stampata) su temi di attualità o
storici, sociali, politici criminologici ed economici
Il rilascio della copia sarà esclusivamente su supporto
informatico, con pagamento di diritti corrispondenti a quelli
previsti per le parti processuali. Tutto il carteggio relativo
al rilascio delle copie dei provvedimenti ai giornalisti non è
inserito nel fascicolo processuale ed è conservato
riservatamente nella segreteria del Procuratore.
Copia del documento è stato inviato al Csm, al Consiglio
Giudiziario, al Procuratore generale, al Presidente del
Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera
Penale di Catania, nonché al Consiglio dell'ordine regionale dei
giornalisti della Sicilia ed alla Federazione nazionale della
stampa.
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