Con quattro voti favorevoli
(Mancini, Castellari, Puletti-Lega, Pastorelli-FI) e due
astenuti (Bettarelli-Pd, De Luca-M5S) la Seconda commissione
consiliare regionale, presieduta da Valerio Mancini, ha dato il
via libera al disegno di legge della Giunta regionale
concernente la "Disciplina del sistema regionale di protezione
civile". Approvati tutti gli emendamenti proposti
dall'assessorato. Inserite nella legge anche altre proposte
emendative trasmesse alla Commissione da parte di Anpas,
Misericordie e Croce rossa, oltre che dal Consiglio delle
autonomie locali.
Il presidente Mancini - riferisce un comunicato della Regione
- ha espresso soddisfazione per l'approvazione di "una legge che
non esisteva, voluta fortemente dalla presidente Tesei e
dall'assessore Melasecche e sulla quale la Commissione ha
lavorato compatta, attraverso audizioni e confronti al fine di
un positivo accoglimento delle proposte emendative promosse dal
mondo associativo della protezione civile. Soprattutto da chi si
occupa anche di servizi sanitari quali Anpas, Misericordie e
Croce rossa".
Thomas De Luca (M5S) ha annunciato la presentazione di
ulteriori emendamenti in Aula rispetto alla "mancata inclusione
di importanti realtà del territorio all'interno del sistema
della governance". Ha anche annunciato "ulteriori proposte
emendative in tema di prevenzione, formazione e comunicazione.
Relatori in aula saranno, per la maggioranza il presidente della
commissione, Valerio Mancini, per la minoranza Michele
Bettarelli.
La proposta di legge "Disciplina del sistema regionale di
protezione civile" è stata predisposta nel rispetto dei principi
del codice della Protezione civile (D.lgs. 1/2018) ed è
articolata in 32 articoli, raggruppati in sette capi. Nel capo
uno viene normata l'organizzazione e il funzionamento del
sistema di protezione civile sul territorio regionale con
riferimento alla legislazione nazionale prevedendo che i
cittadini, le istituzioni e i corpi e le strutture pubbliche e
private ad ogni livello vengano impegnati e coinvolti nel
perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell'integrità
fisica, della vita dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi
di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.
Il capo due individua le attività di protezione civile
(comprese quelle per la formazione rivolta al volontariato,
tecnici ed amministratori e per la sensibilizzazione dei
cittadini), le componenti del Sistema regionale di protezione
civile, il Comitato consultivo regionale permanente, il Comitato
operativo regionale, gli Ambiti territoriali e organizzativi
ottimali, introdotti dal codice, il piano di protezione civile
regionale, gli indirizzi per i piani di protezione civile ai
diversi livelli (provinciale, di ambito ottimale e comunale).
Nel capo tre viene dettagliata l'organizzazione del sistema
regionale di protezione civile, partendo dalla definizione della
struttura regionale per poi proseguire con l'individuazione
delle strutture operative regionali. Tra le strutture operative
individuate, fondamentale è il volontariato organizzato di
protezione civile iscritto nell'elenco territoriale.
Il capo quattro riguarda il rischio incendi boschivi nelle
distinte attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi. Tale rischio era inserito
precedentemente nella legge regionale 28/2001 (Testo unico
regionale per le foreste) mentre ora viene ripreso nella nuova
normativa.
Il capo cinque si occupa della gestione delle emergenze di
rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione ad
interventi nazionali ed internazionali. Per la gestione delle
emergenze di rilievo regionale è prevista una semplificazione
delle procedure per accelerare i tempi. Dopo una approfondita
ricognizione sull'effettivo impatto dell'evento, la Giunta
regionale individuerà le risorse finanziarie necessarie e per
l'avvio degli interventi più urgenti, autorizzando la spesa
nell'ambito delle risorse disponibili sul bilancio regionale.
Per garantire più celermente il ritorno alla normalità nelle
zone colpite, la Regione individua le attività da compiere e può
avviare, anche parzialmente, l'attuazione delle prime misure per
far fronte alle esigenze segnalate.
Il capo sei riguarda la partecipazione del volontariato
organizzato. Viene prevista la complessiva disciplina volta alla
promozione e al sostegno dell'azione del volontariato
organizzato prevedendo aggiornamenti e sistematizzazione delle
disposizioni finalizzate alla promozione dell'addestramento e la
formazione, oltre a favorirne l'integrazione in tutte le
attività di protezione civile. Prevista l'istituzione del
Comitato regionale del volontariato di protezione civile, che
rappresenterà tutte le organizzazioni di volontariato di
protezione civile dell'Umbria e svolgerà funzioni consultive
riguardo alle tematiche relative alla formazione delle politiche
regionali di promozione e sviluppo del volontariato di
protezione civile.
Nel capo sette vengono ricomprese misure e strumenti
organizzativi e finanziari volti alla realizzazione delle
attività di protezione civile. Viene istituito il Fondo per le
emergenze regionali, finalizzato a contribuire al finanziamento
di spese di prima emergenza ed interventi urgenti a seguito di
eventi calamitosi con un impatto, in termini di danno, tale da
non giustificare il ricorso alla deliberazione dello stato di
emergenza nazionale.
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